È stata pubblicato il comunicato stampa della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Euthanasia, che riguarda i dati dell’eutanasia per l’anno 2021
È stato pubblicato il comunicato stampa riguarda la presentazione della relazione della Commissione Federale di Valutazione e Controllo Eutanasia (la FCCEe)) con i dati dell’eutanasia per l’anno 2021. Un’analisi dettagliata di detti dati sarà pubblica nella relazione biennale (2020/21) della Commissione, che sarà pubblicata in seguito.
Leggero incremento delle segnalazioni e natura dei casi (i dati tra parentesi si riferisconio al 2020)
Nell’anno 2021 c’è stato un leggero incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalla Commissione: da 2.444 nel 2022 a 2.699 nel 2021 (più 10,6%) ma sostanzialmente in linea con l’anno 2019 (2.655 casi).
Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:
Lingua: fiammingo: 2006 – 77,3% (1.836 – 75,1%);
francese: 693 – 25,7% (608 – 24,9%);
Sesso: donna: 1.327 – 50,8% (1.223 – 50,0%);
uomo: 1.372 – 49,2% (1,221 – 50%);
Metodo: In Belgio è consentito solo l’eutanasia.
Natura dell’affezioni:
tumori: 1.696 – 62,8% (1.569 – 64,2%);
affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson): 213 -7,9% (187 – 7,7%);
affezioni del cuore e dei polmoni (non causato da un tumore): 162 – 6,0%
(149 – 6,1%);
combinazione di affezioni (poli patologia): 478 – 17,7% (421 – 17,2%);
disturbi psichiatrici e cognitivi: 51 – 1,9% (43 (1,8%), in linea con il 2019 – 49 casi (1,8%);
Altre affezioni: 101 – 3,8% (75 – 3,2%).
Natura della sofferenza:
fisico e psichico: 2.162 – 80,1% (2.068 – 84,6%);
solo fisico: 481 – 17,8% (329 – 13,5);
solo psichico (non da confondere con affezioni psichiatriche): 56 – 2,1% (47 – 1,9%).
Età: minori: 0 (1);
da 18 a 59 anni: 329 – 12,3% (300 – 12,3%);
da 60 a 69 anni: 537 – 19,9% (300 – 12,3%);
da 70 a 79 anni: 746 – 27,6% (704 – 28,8%);
da 80 a 89 anni; 791 – 29,3% (664 – 27,2%);
da 90 anni in poi 294 – 10,6% (260 – 10,6&)
Stato della malattia:
terminale: 2.269 – 84,0%, di cui 73,1% malati sofferenti di tumore (2.133 – 88,5% di cui 78.8%% malati sofferenti di un tumore);
non terminale: 430 – 16% (311 – 11,5%): incremento originato soprattutto da casi di poli patologia, nel 2021 – 191 contro 143 nel 2020 (più 43%).
Luogo del decesso:
abitazione: 1465 – 54,3% (1.325 – 54,2);
ospedale: 799 – 29,6% (756 – 30,9%);
case di riposo e di cura: 387 – 14,3% (301 – 12,3%);
altri: 48 – 1,8% (62 – 2,5%).
Pendio scivoloso
I decessi in seguito all’eutanasia di malati psichiatrici e dementi nel periodo 2018/2021 erano rispettivamente 57 (2,4%) – 49 (1,8%) – 43 (1,8%) e 51 (1,9%). La stabilità dei casi mostra la prudenza dei medici nell’applicazione dell’eutanasia per questa categoria di malati, segno che del pendio scivoloso non c’è l’ombra.
Altre osservazioni e spiegazioni
Il gruppo di pazienti più importante in numero sono i pazienti con una malattia oncologica. Riguardava principalmente il tumore dell’apparato digerente, le vie respiratorie e il seno. I motivi per richiedere l’eutanasia includevano metastasi sintomatiche non curabili, esaurimento delle opzioni terapeutiche o il probabile insuccesso di altre, estesa recidività del tumore – non trattabile e fallimento delle cure palliative convenzionali. Il processo inarrestabile di deterioramento e/o paura di ulteriori sofferenze senza prospettive, causa inoltre sofferenze psicologiche. È stato ripetutamente riportato che i trattamenti palliativi convenzionali non erano in grado di controllare il dolore in modo accettabile per l’individuo.
Dopo le malattie oncologiche, la poli patologia è il motivo più importante per richiedere eutanasia. Il numero di segnalazioni riguardanti la polipatalogia di segnalazioni è rimasto stabile nel 2021. Più del 71% di questa categoria aveva più di 80 anni. Soffrivano di una combinazione di diverse condizioni gravi e incurabili e per quasi 50% il loro decesso non era previsto a breve termine.
La sofferenza dei pazienti con poli patologia è sempre causata da una combinazione di varie condizioni croniche che evolvono verso uno stadio finale. Anche nella poli patologia la sofferenza deve avere una base medica. La sensazioni di vita compiuta, la stanchezza di vivere o la vecchiaia, in assenza di una condizione grave e incurabile, non costituiscono motivo per richiedere l’eutanasia.
Il numero di richieste di eutanasia eseguito sulla base di disturbi psichiatrici e cognitivi rimane stabile e è piuttosto basso. In tutti questi casi è stato possibile stabilire che i requisiti stabiliti dalla legge erano soddisfatti (un paziente capace di intendere e volere, una richiesta scritta, una condizione clinicamente disperata, una sofferenza insopportabilmente persistente e intrattabile causata da una malattia grave e incurabile e una richiesta ripetuta).
- Disturbi psichiatrici
Nel corso del 2021 è stata applicata l’eutanasia su 24 pazienti psichiatrici. Il numero di pazienti è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2020 e 2019 (22 nel 2020 e 25 nel 2019). Per tutti i pazienti si trattava di un processo di una malattia psichiatrica e di trattamenti, che è stato alla base della richiesta. Tutti i casi sono stato considerati non curabili dai medici segnalanti.
- Disturbi cognitivi
Il numero di pazienti, capace di intendere e volere, con disturbi cognitivi come l’Alzheimer, è rimasto stabile rispetto al 2020 e al 2019. (26 nel 2021, 22 nel 2020 e 26 nel 2019). Per demenza si intende una condizione incurabile in cui sono influenzati sia il contenuto della coscienza che il grado di coscienza.
Violazione dei requisiti di accuratezza
Nessun caso di violazione dei requisiti richiesti dalla legge era di una tale gravità da rinviare il medico al Pubblico Ministero.
Johannes Agterberg 19 aprile 2022
Essenziale per la corretta applicazione della legge sull’interruzione volontaria della vita e il suicidio assistito è un controllo rigido sulla sua applicazione. Cosa è meglio per comprendere la funzionalità di un tale controllo che la lettura di un giudizio su un caso complesso come un malato psichiatrico
E’ possibile che alcune espressioni non seguono il linguaggio dei medici specialisti in psichiatria, il traduttore si scusa e chiede gentilmente di inviare le correzioni al editore di questo sito: mail info@finevitavolontario.it.
Disturbo della personalità con tratti di dipendenza, rinchiuso in sé. Presente il disturbo PTSD (Traumatic Stress Disorder) e stato depressivo. Il paziente era in detenzione.
Questo è un caso complesso in cui dominavano problemi psichiatrici, dove un senso di colpa esistenziale giocava un ruolo importante e con la circostanza speciale che il paziente fosse detenuto a causa di una condanna penale per aver ucciso un familiare stretto. Il paziente presentava un disturbo della personalità con caratteristiche dipendenti, rinchiuso in sé, con PTSD e depressione. La Commissione ritiene che esistesse una base medica per la sofferenza. Il medico, uno psichiatra con esperienza nei disturbi dell’umore, ha agito con grande cautela, tra l’altro richiedendo il contributo di uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense e di un medico SCEN che è anche psichiatra. Commissione è del parere che il medico era in grado convincersi che esisteva una richiesta volontaria e ben ponderata, una sofferenza senza prospettive e insopportabile e che non esistevano altre soluzioni ragionevoli.
Fatti e circostanze
Le relazioni del medico e del consulente e gli altri dati ricevuti hanno mostrato in merito a:
- Carattere della sofferenza, informazione e alternative
Pochi anni prima della sua morte, il paziente, una donna di 50-60 anni, aveva messo fine alla vita di un parente stretto. Le ricerche sul suo stato mentale dopo questo atto hanno mostrato che era rinchiusa in sé e dipendente, prendeva poche iniziative ed era socialmente ansiosa. Successivamente questo è stato diagnosticato dal medico, e dagli esperti che ha consultato, come disturbo della personalità.
Dopo aver ucciso il suo familiare e il suo tentativo di suicidio immediatamente dopo, il paziente ha sviluppato un disturbo post traumatico da stress post- traumatico (PTSD), accompagnato da una depressione cronica con tendenze a suicidarsi e di forti rimorsi. Dopo la sua condanna, il paziente rimase nel reparto psichiatrico di un centro penitenziario, dove fece anche alcuni tentativi di suicidio.
Il trattamento farmacologico che è stato applicato durante la sua detenzione non ha avuto alcun effetto e ha causato solo effetti collaterali. Inoltre, sono stati provati la psicoterapia, il metodo di desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (EMDR) e la terapia per l’elaborazione del lutto. Nessuno dei trattamenti ha portato a un sostanziale miglioramento della situazione e il paziente ha rifiutato la continuazione delle cure.
La sofferenza del paziente consisteva nell’incapacità di plasmare ulteriormente la sua vita a causa dei sensi di colpa, il disturbo della personalità e il PTDS. Il paziente trovò la sua vita senza senso e insignificante e non vide più prospettive future. Il membro della famiglia era stato il centro della sua vita. Inoltre, il paziente non aveva più contatti sociali e non era in grado di ricostruirli. Non vide alcuna prospettiva e si pentì che i suoi tentativi di suicidio fossero falliti.
Il paziente riteneva la sua sofferenza insopportabile. Il medico, uno psichiatra specializzato in disturbi dell’umore, era convinto che la sofferenza per il paziente fosse insopportabile e, secondo le conoscenze mediche prevalenti, senza prospettive.
Circa sei mesi prima della fine della vita, il medico ha consultato uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense. Secondo questo psichiatra, il paziente aveva un disturbo di personalità, un disturbo depressivo cronico con rimorsi molto gravi, pensava di commettere suicidio e soffriva una grave forma di PTSD.
Per alcuni anni, diversi trattamenti erano stati tentati per porre rimedio ai sintomi, però senza successo. Il paziente era invaso dalla sua colpa. E il suo disturbo di personalità ha ostacolato la sua capacità di elaborare gli eventi. Non c’erano più opzioni accettabili per il paziente per alleviare la sofferenza.
Dai documenti si può dedurre che il medico e gli specialisti hanno informato il paziente i9n modo sufficiente sulla situazione in cui si trovava e sulle sue prospettive.
- Richiesta di interruzione della vita
Il paziente aveva precedentemente discusso di eutanasia con la psicologa curante durante la sua detenzione. Non poteva aiutarla e il paziente si rivolse al Centro di Competenza Eutanasia circa tre anni prima della fine della sua vita.
Dodici conversazioni hanno avuto luogo tra il medico e il paziente. La prima intervista è stata circa due anni prima della fine della vita. Durante la prima intervista, il paziente ha chiesto al medico l’applicazione dell’eutanasia per terminare la sua vita. Nelle successive conversazioni con il medico il paziente ha ripetuto la richiesta.
Su richiesta del medico, il suddetto psichiatra indipendente ha anche esaminato la capacità del paziente di intendere e volere. Questo psichiatra era dell’opinione che il paziente avesse attentamente e accuratamente considerato la richiesta di interruzione della vita, esprimendosi chiaramente e in modo costante. Lo psichiatra indipendente concluse che il paziente era competente nella richiesta di eutanasia che aveva fatto in modo coerente e chiaro.
Il medico era convinto, in parte sulla base delle conversazioni con il paziente e delle conclusioni degli esperti da lei consultati, che il paziente fosse competente in merito alla richiesta di interruzione della vita. Secondo il medico, c’era una richiesta volontaria e ben ponderata.
- Consultazione
Inizialmente il medico si è rivolto a un medico SCEN (medico per il Supporto e la Consultazione Eutanasia Paesi Bassi) che non si è ritenuto in grado di valutare questo caso e rimandava il caso a un collega medico SCEN che era anche uno psichiatra. Il medico ha successivamente lo ha consultato questo medico indipendente come consulente. Il consulente ha visitato il paziente circa tre settimane prima del decesso, dopo essere stato informato dal medico del paziente e aver avuto accesso alla relativa documentazione medica.
Nel suo rapporto il consulente ha riassunto la storia della malattia e della natura della sofferenza del paziente. Ha menzionato, tra le altre cose, che la sofferenza del paziente era in gran parte causata dal suo disturbo di personalità e dal PTDS. I trattamenti, effettuati negli ultimi anni, non hanno avuto esiti positivi. Trovò molto improbabile che, dopo la sua detenzione, il paziente sarebbe stata in grado di assumere un’identità diversa, entro un periodo di alcuni anni, rispetto a quella di qualcuno che era colpevole di un reato di omicidio, perché non poteva e non voleva cambiare a causa del suo disturbo di personalità. A suo avviso, non c’erano opzioni ragionevoli per alleviare la sofferenza.
Il consulente riteneva inoltre che il paziente fosse in grado di ponderare con argomenti la sua richiesta di interruzione della vita. La considerava capace di intendere e volere per quanto riguarda detta richiesta. Il suo desiderio di morte era stato coerente ed espresso quasi ogni giorno per diversi anni. Il paziente sapeva in che situazione si trovava e poteva considerare delle alternative e vedere cosa avrebbe significato per lei se continuasse a vivere. Poteva fare delle scelte ed esprimerle.
Nel rapporto il consulente è giunto alla conclusione, in parte sulla base della conversazione con il paziente, che erano stati soddisfatti i requisiti di accuratezza.
- Applicazione
Il giorno in cui il paziente è stata rilasciata dal centro penitenziario dopo aver scontato la pena, è andata in un hospice. Lì l’eutanasia ebbe luogo lo stesso giorno.
Il medico ha eseguito l’interruzione della vita su richiesta con i mezzi, nella quantità e nei modi raccomandati della linea guida, emessa nell’agosto 2012, dalle associazioni olandesi dei medici e psichiatri (KNMG / KNMP) sull’eutanasia e l’assistenza al suicidio.
- Chiarimenti orali del medico
Dopo la prima discussione, la Commissione ha posto una serie di domande al medico. La Commissione ha quindi invitato per iscritto il medico ad un incontro a fornire chiarimenti per quanto riguarda, tra altro, le seguenti domande:
- Come è arrivato il medico insieme con il paziente alla convinzione a ritenere che non fossero più disponibili opzioni terapeutiche ragionevoli?
- Il medico ha parlato con il paziente di possibili trattamenti dopo la sua scarcerazione e, in tal caso, come è arrivato alla conclusione insieme al paziente che ciò non era realizzabile?
- In che modo il medico è giunto alla conclusione che il paziente era capace di intendere e volere?
- Il medico ha subito pressioni perché il paziente ha indicato che altrimenti si suiciderebbe?
Il medico dichiarò: in modo conciso e conciso, in presenza dell’infermiera coinvolta in questa interruzione della vita e dello psichiatra indipendente consultato, quanto segue:
Il paziente è stato in grado di funzionare per anni, ma si scontrava sempre di più con i suoi limiti. Quando si sono presentate sempre maggiori tensioni nella sua situazione domestica, il paziente “si è smarrita” e ha ucciso il suo familiare. Immediatamente dopo, il paziente ha anche cercato di suicidarsi. Di conseguenza, si è sviluppato un disturbo da PTSD. Il paziente aveva ucciso l’unica persona che amava e il suo suicidio era fallito. Non poteva e non avrebbe continuato a vivere dopo questo atto. Si sentiva responsabile per e soffriva di un’immensa colpa. Pensava che non fosse più possibile continuare a vivere. Dal momento in cui si è realizzato ciò che aveva fatto, ha detto che voleva finire la sua vita.
Durante la detenzione nel reparto psichiatrico del centro penitenziario, è stato fatto un tentativo di curare il paziente. Durante i primi anni di detenzione il paziente è stato accompagnato da uno psicologo ed è stato curato da uno psichiatra e oltre alla somministrazione di farmaci. Tuttavia, questo trattamento non ha prodotto risultati. Su richiesta del medico, è stato fatto un altro tentativo per curare il paziente con antidepressivi per supportare la terapia EMDR. La somministrazione del farmaco è stata interrotta dal paziente dopo poco tempo perché aveva troppi effetti collaterali. L’EMDR risuscitava emozioni nel paziente che non era in grado di gestire.
Dopo molte conversazioni, era chiaro al medico che il paziente soffriva in modo insopportabile e senza prospettive e che il paziente era così traumatizzato che nessun trattamento poteva cambiare la sua situazione. Il paziente non sarebbe più in stato di dare forma alla sua vita.
Il medico ha discusso con il paziente che, dopo la scarcerazione, avrebbe dovuto prima aspettare alcuni mesi e poi sottoporsi a un trattamento, ma il paziente ha detto che non poteva più sopportarlo. Non c’era più vita per lei senza il familiare.
Il medico riteneva che qualsiasi trattamento sarebbe destinato a fallire perché richiederebbe la motivazione del paziente per il cambiamento. Era convinto che non esistesse, ora che un trattamento in un centro di detenzione psichiatrica era fallito. Un ulteriore trattamento in un istituto psichiatrico (dopo un ricovero forzato) non avrebbe avuto successo. Lo psichiatra indipendente condivideva questa opinione.
Durante le conversazioni, il paziente ha sempre indicato che vorrebbe morire comunque il giorno della scarcerazione. Se l’eutanasia non fosse possibile, finirebbe la sua vita da sola.
Il medico non si è mai sentito sotto pressione per questa minaccia. Come psichiatra con esperienza di disturbi dell’umore e con anni di esperienza nel trattare pazienti suicida e non sarebbe più in grado di valutare e gestire correttamente le intenzioni suicide.
Il medico era convinto che la richiesta di interruzione volontaria della vita fosse una scelta volontaria, confermata dallo psichiatra indipendente. Continuare a vivere dopo la scarcerazione non era in alcun modo un’alternativa accettabile per il paziente.
Giudizio
La Commissione valuta a posteriori l’operato del medico sulla base dei requisiti di accuratezza previsti dall’articolo 2 della Legge sul controllo dell’interruzione della vita e del suicidio assistito (la Legge).
Prima di procedere con detta valutazione, la Commissione rileva innanzitutto che il caso in esame riguarda una condizione complessa in cui dominavo i problemi psichiatrici e dove un senso di colpa esistenziale abbia un ruolo importante. Inoltre, c’era la circostanza speciale del paziente tenuto in detenzione.
Il Codice Eutanasia 2018 stabilisce che la sofferenza deve avere una base medica. Questo requisito deve essere inteso nel senso che l’eutanasia, in assenza di malattie o disturbi fisici o mentali classificati tali dal punto di vista medico, non è consentita.
Il rapporto mostra che il paziente aveva un disturbo di personalità con caratteristiche dipendenti e chiuso in sé. Immediatamente dopo aver ucciso il parente stretto si manifestavano il PTSD ed una depressione. Considerando ciò La Commissione conclude che il requisito dell’esistenza di una base medica della causa, che provocava la sofferenza, è stato soddisfatto.
La Commissione ritiene inoltre che il medico dovrebbe prestare grande attenzione se la richiesta di eutanasia (in larga misura) deriva da sofferenza causata da un disturbo psichiatrico. Tali casi spesso comportano problemi psichiatrici complessi ed è richiesto il contributo di competenze specifiche. La cautela sopra menzionata riguarda principalmente i requisiti di accuratezza relativi alla natura volontaria e ponderata della richiesta, alla mancanza di prospettive, all’insostenibilità della sofferenza e alla mancanza di una ragionevole soluzione alternativa. Per questi pazienti, il medico deve sempre consultare uno psichiatra indipendente oltre al consulente SCEN (Codice Eutanasia 2018).
Si può concludere che il medico ha soddisfatto con grande cautela questo requisito consultando sia un consulente SCEN psichiatra, sia uno psichiatra indipendente specializzato in psichiatria forense.
La richiesta volontaria e ben ponderata
A proposito la Commissione considera quanto segue.
Si deve escludere che il giudizio del paziente sia influenzato dal disturbo psichiatrico. Il medico deve assicurarsi che il paziente abbia dimostrato di poter comprendere le informazioni pertinenti, di essere a conoscenza della malattia e di essere coerente nelle sue considerazioni.
I resoconti delle dodici interviste che il medico ha avuto con il paziente e presentato da lui mostrano un desiderio coerente e motivato di morire. Già durante la prima intervista, il paziente ha indicato di aver il desiderio di non continuare a vivere da quando il parente è morta. Questa richiesta non è stata influenzata da altri (volontarietà esterna) e il medico era convinto che il paziente potesse comprendere le informazioni pertinenti, chiarire perché voleva l’eutanasia ed era coerente con la sua richiesta (volontarietà interna).
L’opinione del medico, la convinzione che ci fosse una richiesta volontaria e ben ponderata è stata confermata dallo psichiatra indipendente consultato e dal consulente SCEN, che era anche uno psichiatra. Lo psichiatra indipendente consultato dal medico concluse che il paziente aveva dimostrato di aver riflettuto attentamente sulla sua richiesta e che era in grado di effettuare valutazioni pertinenti.
Il consulente, interpellato dal medico, ha considerato il paziente in grado di intendere e volere e il paziente è stato in grado di argomentare deliberatamente la sua richiesta di interruzione della vita. Conosceva la situazione in cui si trovava, poteva considerare delle alternative e vedere cosa avrebbe significato per lei se avesse continuato a vivere. Poteva fare delle scelte ed esprimerle.
La Commissione è del parere che nelle circostanze di questo caso il medico poteva convincersi che si trattava di una richiesta volontaria e ponderata.
Sofferenze insopportabili, mancanza di prospettive e soluzioni alternative ragionevoli
La Commissione è del parere che nel caso in oggetto il medico doveva convincersi, in concertazione con il paziente, della presenza di una sofferenza senza prospettive e insopportabile, non esistessero alternative ragionevoli alla situazione in cui si trovava il paziente. A tal fine, la Commissione considera quanto segue.
L’intollerabilità della sofferenza riguarda la percezione del singolo paziente, alla luce della sua storia di vita e della malattia, la personalità, il modello di valore e la capacità fisica e psicologica. Deve essere tangibile e comprensibile per il medico, già durante la procedura preliminare, che la sofferenza per questo paziente sia insopportabile e senza prospettive (Codice Eutanasia 2018).
La Commissione valuta se il medico – data la discrezionalità che la legge offre al medico – potrebbe ragionevolmente essere convinto delle condizioni sopra esposte. La Commissione prende come punto di partenza il modo in cui il medico ha analizzato la condizione del paziente e le motivazioni fornite dal medico per il suo processo decisionale.
La sofferenza di un paziente è considerata senza prospettive se la malattia o l’affezione che causa la sofferenza non può essere curata e non è nemmeno possibile alleviare i sintomi in modo tale che l’insopportabilità scompaia. La diagnosi e la prognosi sono fondamentali per la sua valutazione.
La mancanza di prospettive riguarda la questione se esiste una soluzione realistica della rimozione o della riduzione dei sintomi diversi dall’eutanasia e deve essere considerata in relazione alla malattia o alla condizione del paziente e ai sintomi associati. Non c’è prospettiva quando non ci sono opzioni di trattamento concrete e ragionevoli per il paziente. Il giudizio per quanto riguarda la mancanza di prospettive è strettamente correlato alla valutazione del requisito di accuratezza che non esiste un’alternativa ragionevole per rimuovere o ridurre la sofferenza (Codice Eutanasia 2018).
Si tratta di una convinzione comune del medico e del paziente. Ciò significa che la percezione e i desideri del paziente svolgono un ruolo importante. Si tratta di un’alternativa all’eutanasia quando esiste una via d’uscita concreta e ragionevole per il paziente che lenisce o elimina la sofferenza (Codice Eutanasia 2018). Inoltre, nel Codice Eutanasia 2018 si osserva che l’effetto dell’alternativa deve verificarsi entro un ragionevole periodo di tempo e che un paziente può sempre rifiutare il trattamento a meno che tale trattamento non elimini la sofferenza.
Dalle relazioni delle dodici conversazioni tra il paziente e il medico e la sua spiegazione orale fornita, la Commissione conclude che il medico ha indagato a fondo sulla natura e l’origine della sofferenza del paziente e sulla possibilità di altre soluzioni ragionevoli.
Secondo il medico, il paziente era traumatizzato e nessun trattamento poteva cambiare tale situazione. Il paziente non voleva continuare a vivere dopo quello che era successo. Trovava insopportabile rendersi conto di ciò che aveva fatto e non ne voleva parlarne. I ricordi sarebbero intollerabili. Durante la sua detenzione, il paziente è stato sottoposto a vari trattamenti senza risultato. Non era motivata per ulteriori trattamenti, anche dopo la sua scarcerazione perché non c’era vita per lei senza il membro della famiglia scomparso. Il medico era convinto che qualsiasi ulteriore trattamento fosse destinato a fallire perché nel frattempo era trascorso molto tempo senza alcun miglioramento e perché un eventuale trattamento esigeva una motivazione per il cambiamento.
Il parere del medico è stato confermato dallo psichiatra indipendente e il consulente SCEN. Si trattava di una sofferenza insopportabile senza prospettive per il paziente e insieme, medico e paziente, sono arrivati alla conclusione che non c’erano alternative ragionevoli alla situazione in cui si trovava il paziente. Lo psichiatra indipendente consultato dal medico concluse che il paziente si era immedesimato con la sua colpa e che la sua struttura di personalità dipendente le impediva di elaborare.
Il consulente consultato dal medico ha ritenuto che fosse insopportabile per il paziente continuare a vivere senza il membro della famiglia che le mancava in modo straziante. Si trattava di elusione e repressione riguardo a ciò che era accaduto. Poiché il paziente non voleva ripensare al momento in cui il membro della famiglia moriva, secondo il consulente era impossibile un’ulteriore terapia. Il consulente ha anche affermato che non c’erano opzioni ragionevoli per alleviare la sofferenza.
La Commissione è del parere che il medico possa giungere alla convinzione che esistessero sofferenze senza prospettive di miglioramento e insopportabili e che non esistesse una soluzione ragionevole per il paziente. La Commissione ha anche preso in considerazione nel suo giudizio che il paziente era in detenzione. Secondo il parere della Commissione, dagli argomenti del medico e degli esperti consultati risulta chiaramente che ciò è stato incluso nelle conclusioni.
Altri requisiti di accuratezza
Secondo la Commissione, anche gli altri requisiti di accuratezza, che in questo caso non richiedono ulteriori spiegazioni, sono stati soddisfatti alla luce dei fatti e delle circostanze di cui sopra.
Il medico ha informato adeguatamente il paziente della situazione in cui si trovava e delle sue prospettive. Inoltre, il medico ha consultato almeno un altro medico indipendente che ha visto il paziente e ha espresso un’opinione scritta sui requisiti di accuratezza. Alla fine, il medico ha eseguito con cura l’applicazione dell’interruzione della vita su richiesta.
Decisione
Il medico ha agito in conformità con i requisiti di accuratezza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Legge.
Traduzione Johannes Agterberg
Il Codice Eutanasia 2018 (Euthanasie Code 2018) è stato tradotto e adottato dall’autore e inserito nella pubblicazione “Fine-vita volontario in Olanda: per chi ne vuole sapere di più” edita dalla New Press Edizioni S.r.l, Cermenate (CO).
Recentemente sono state pubblicate le versioni in lingua inglese, francese e spagnola dell’Euthanasiacode 2018 – Review procedures in Practice. Il codice fornisce una panoramica pratica come le Commissioni Regionali di Controllo interpretano i criteri di accuratezza previsti dalla legge del 2002.
La versione precedente del 2015 sono descritte ampiamente nel libro “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda” editrice Edizioni New Press, Cermenate.
Gli aggiornamenti riguardano:
- L’indipendenza del medico indipendente in relazione con il medico che applica l’eutanasia;
- I capitoli che riguardano pazienti con disturbi mentali e malati dementi:
- E’ stata chiarita la posizione delle Commissioni per quanto riguarda le richieste di eutanasia per malati con sindromi geriatrici multipli (p.e. la stanchezza di vivere).
La pubblicazione è scaricabile dal sito www.euthanasiecommissie.nl.
La traduzione in lingua italiana è inclusa nella pubblicazione di Johannes Agterberg “Fine-vita volontario in Olanda – per chi ne vuole sapere di più”, edita dalla New Press S.r.l., Cermenate (CO).
Johannes Agterberg
Paesi Bassi: l’eutanasia e il ruolo dell’infermiera
C’è una reale possibilità che, come infermiera o altri collaboratori sanitari, dovrai affrontare l’eutanasia a un certo punto del tuo lavoro. Quelli a cui capita spesso dicono che il fine-vita volontario ha avuto un grande impatto su di loro. Un evento che si ricorderanno per sempre.
Quando avviene l’eutanasia?
L’eutanasia si verifica quando sono soddisfatti i requisiti legali di accuratezza. Si parla di morte naturale, ma ciononostante questa morte deve essere denunciata alla Commissione Regionale Controllo Eutanasia (in seguito RTE). Questa commissione, composta tra gli altri da medici, avvocati ed esperti di etica, valuta la liceità dell’eutanasia sulla base di vari requisiti. In caso contrario, il medico rischia una punizione o un’ammonizione.
Il ruolo degli infermieri e degli altri collaboratori sanitari come previsto dalla legge del 2002
La Legge specifica i criteri e descrive i passi che un medico deve compiere per non essere perseguito.
Il ruolo dell’infermiere nell’eutanasia è molto limitato per legge: se c’è un’équipe infermieristica che è in contatto regolare con il paziente, il medico dovrebbe discutere la richiesta (o le direttive anticipate) con l’équipe o i membri di quell’équipe. Inoltre, i membri dell’équipe infermieristica interessata sono esclusi da responsabilità penale.
Il medico applica l’eutanasia
L’eutanasia viene sempre applicato da un medico. Lui o lei è la persona che fa l’iniezione letale su esplicita richiesta del paziente.
Tuttavia, accade spesso che un medico vorrà spesso chiamare il supporto di un’infermiera. E poi la domanda è: dove finisce la responsabilità di un’infermiera?
Una regola pratica è limitare il tuo ruolo alle azioni preparatorie. Esegui solo le azioni che precedono le azioni del medico per porre fine alla vita del paziente.
Sei possibili scenari (che tu come infermiera potresti incontrare prima o durante l’applicazione dell’eutanasia):
- Si inserisce un ago per infusione destinato all’uso clinico su istruzioni di un medico. Successivamente, il medico usa la flebo per l’eutanasia. Non esiste alcuna relazione tra l’infusione e l’eutanasia, quindi è impossibile essere (congiuntamente) responsabili.
- Su indicazione di un medico, si inserisce un ago per infusione destinato all’applicazione dell’eutanasia, ma il medico non la informerà di questo. Non sei a rischio perché non sei stato coinvolto / informato.
- Sai che avrà luogo l’eutanasia e intraprendi azioni preparatorie. L’eutanasia viene eseguita secondo i criteri di accuratezza. Il medico ha agito con attenzione, e anche tu.
- Svolgi attività preparatorie. Ma in seguito risulta che i criteri di accuratezza non sono stati soddisfatti. Il medico rimane il responsabile ultimo.
- Esegui azioni preparatorie in una situazione in cui è ampiamente chiaro che i criteri di accuratezza non sono stati soddisfatti. In questo scenario, corri il rischio di essere perseguito perché sei un complice.
- Come infermiera, effettui l’eutanasia su richiesta di un medico. Corri un forte rischio di essere perseguito. Solo un medico può applicare l’eutanasia secondo la Legge, quindi non puoi fare affidamento sull’esclusione della responsabilità penale
Obiezione di coscienza e dilemmi etici
Vuoi davvero collaborare alle azioni che precedono l’eutanasia, come l’inserimento di una flebo? Sei autorizzato a rifiutare e, in caso affermativo, come lo fai sapere al tuo capo e in quale fase?
Che tu sia un medico, un infermiere o un collaboratore sanitari, è importante chiedersi se vuoi essere coinvolto nel processo di eutanasia. È bello sapere che hai sempre il diritto di rifiutare.
Fai conoscere tempestivamente al tuo capo eventuali obiezioni di coscienza. Sii professionale e rispetta la richiesta del paziente. Durante la procedura di eutanasia puoi scegliere di affidare le cure a un collega.
La segnalazione nella cartella clinica di una richiesta potrebbe essere vista come una forma di “collaborazione con” ma non è professionale ignorare tale richiesta.
Può essere difficile per un infermiere coscienzioso continuare a fornire assistenza perché non può supportare o guidare il paziente nella sua scelta. Questa è una situazione indesiderabile, sia per l’infermiera che per il paziente. Ecco perché è nell’interesse di tutte le parti renderlo un argomento di discussione in anticipo tra i membri dell’équipe infermieristica.
Johannes Agterberg, 4 ottobre 2017
Fonte consultata sito www.vrijindezorg.nl (libertà della cura) – Olanda